L'Homeschooling offre un approccio personalizzato all'educazione che si adatta ai bisogni individuali di ogni bambino. Studi come quelli del Dr. Brian Ray (NHERI) dimostrano che gli homeschoolers tendono a ottenere risultati superiori rispetto agli studenti delle scuole pubbliche, superando i loro coetanei di 30-37 punti percentili in diverse materie, dalla lettura alla matematica. Questo perché l'insegnamento 1:1 consente di rispondere meglio ai ritmi e agli interessi del bambino.
L'Homeschooling è costoso? No, non necessariamente. Molti genitori spendono meno di quanto si possa pensare per l'educazione dei propri figli. Anche se entrambi i genitori lavorano, riescono spesso a organizzarsi per fare homeschooling, sfruttando orari flessibili, condivisione dei compiti educativi e supporto della comunità. L'homeschooling può essere gestito in modo compatibile con la vita lavorativa, e le spese per materiali didattici rimangono generalmente contenute.
Ho bisogno di essere un insegnante qualificato per fare Homeschooling? No, non è necessario. Le ricerche, come quella del Dr. Lawrence Rudner, hanno dimostrato che i genitori che non possiedono una laurea o una certificazione di insegnamento possono ottenere risultati altrettanto buoni con i loro figli. La chiave è un ambiente di apprendimento attento, di supporto e flessibile, che risponde ai bisogni naturali di apprendimento del bambino.
Come si sviluppano le competenze sociali nell'Homeschooling? Uno dei miti più comuni è che l'Homeschooling isoli i bambini. Al contrario, i bambini educati in famiglia tendono a partecipare a una media di 5.2 attività sociali esterne alla famiglia, come sport, musica, gruppi di studio e attività di volontariato. Questo li espone a un'ampia varietà di relazioni interpersonali, spesso più variegate di quelle che avrebbero in un ambiente scolastico tradizionale.
Come si integrano le nuove tecnologie e i viaggi nell'Homeschooling? L'Homeschooling consente una maggiore flessibilità nell'uso delle tecnologie e nell'apprendimento attraverso esperienze pratiche. Grazie ai progressi tecnologici e alle opportunità di viaggio a basso costo, le famiglie possono esplorare il mondo e imparare direttamente dall'esperienza, senza essere limitati da orari scolastici rigidi. Inoltre, gli homeschoolers hanno accesso a una vasta gamma di risorse online, biblioteche digitali e piattaforme educative globali.
È vero che l'Homeschooling promuove la creatività e l'autonomia? Assolutamente sì! L'Homeschooling permette ai bambini di seguire le proprie inclinazioni naturali e coltivare i loro interessi in modo creativo. In un contesto di apprendimento familiare, i bambini hanno la libertà di esplorare argomenti che li appassionano, sviluppando competenze come il pensiero critico, la risoluzione creativa dei problemi e l'indipendenza. Questo è particolarmente in linea con le recenti scoperte delle neuroscienze, che sottolineano l'importanza di un ambiente educativo sereno e stimolante per lo sviluppo ottimale.
L'Homeschooling può essere adatto ai bambini con bisogni speciali? L'Homeschooling è una scelta eccellente per molti bambini con bisogni educativi speciali, poiché permette un approccio su misura per le loro esigenze. I genitori possono creare un ambiente educativo che risponda ai ritmi e alle modalità di apprendimento specifiche del bambino, consentendogli di prosperare e raggiungere i propri obiettivi..
Conclusione
L'Homeschooling offre ai genitori la possibilità di creare un percorso educativo unico, che favorisce lo sviluppo completo del bambino, rispettando i suoi ritmi di apprendimento e incoraggiando la creatività, l'autonomia e la socializzazione. Scegliere questo percorso significa investire nel futuro dei propri figli, preparandoli ad affrontare il mondo con fiducia, resilienza e spirito critico.
L'istruzione parentale, o homeschooling, è un percorso di apprendimento che si svolge all'interno della famiglia, al di fuori delle scuole tradizionali, ma sempre in connessione con il contesto sociale. I genitori partecipano attivamente all'educazione dei figli, modellando il percorso educativo secondo le necessità familiari e personali dei bambini o ragazzi. Questo approccio può essere adottato per tutti i cicli scolastici, dalla scuola primaria fino alle superiori di secondo grado, compreso l'esame di maturità. Non sono richiesti particolari titoli di studio o redditi elevati per i genitori.
Non è obbligatorio assumere tutor o educatori per fare homeschooling, né iscrivere il bambino a scuole private. L'istruzione parentale si basa sull'interazione tra famiglia e contesto sociale, senza l'intervento necessario di esperti esterni.
Per quanto riguarda i contenuti didattici, esistono le Indicazioni Nazionali che forniscono le linee guida per ogni ciclo di istruzione e corso di studi. Se si desidera un programma più specifico, è possibile cercare su siti come www.edupar.it informazioni sui programmi delle scuole italiane o richiedere alla scuola di riferimento i programmi svolti l'anno precedente.
Alcuni genitori preferiscono studiare in gruppo in persona o online, e anche partecipare a iniziative ludico-didattiche tra famiglie. Talvolta, alcuni soggetti di studio come musica, matematica o le lingue straniere vengono delegate a persone al di fuori della famiglia, è importante ricordare che chiedere aiuto è normale e spesso anche necessario.
La dichiarazione di istruzione parentale è un atto fondamentale che i genitori devono presentare ogni anno, sia al momento di avviare l'istruzione parentale che per confermare la scelta negli anni successivi. Si tratta di una comunicazione scritta in carta semplice indirizzata al Dirigente scolastico del territorio di residenza (art. 23 D.Lgs. 62/17). Essa include la decisione dei genitori di educare i propri figli autonomamente, senza bisogno di ulteriori allegati. La dichiarazione può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, e il dirigente è tenuto ad aggiornare l'anagrafe nazionale degli studenti senza dover rispondere formalmente alla famiglia.
La dichiarazione di istruzione parentale deve essere presentata all’inizio del percorso di istruzione parentale (dichiarazione di avvio), nel caso in cui lo studente fosse precedentemente iscritto a scuola e si decidesse di interrompere la frequenza per passare all'istruzione parentale. Questa dichiarazione riguarda l'anno scolastico in corso e deve sempre essere accompagnata dal ritiro formale dalla scuola.
A livello nazionale, è possibile inviarla in qualsiasi periodo dell’anno, ad eccezione della provincia di Trento, dove ci sono restrizioni che differiscono dalla normativa generale.
Per il rinnovo deve essere inviata indicativamente nel mese di gennaio di ogni anno, se lo studente non è iscritto a scuola e si intende proseguire con l'istruzione parentale per l'anno scolastico successivo. Questa dichiarazione fa riferimento all’anno scolastico che inizierà il 1° settembre successivo.
Per il primo ciclo d’istruzione, il Dirigente scolastico del territorio di residenza è il responsabile dell’Istituto comprensivo dove il bambino è registrato all'anagrafe comunale. In alcuni casi, l'Istituto potrebbe essere in un comune limitrofo o in un quartiere di una grande città. Se non si conosce quale sia l’Istituto di riferimento, è consigliato rivolgersi all’ufficio istruzione del Comune di residenza.
Per il secondo ciclo, dopo l’esame conclusivo del primo ciclo (terza media), la dichiarazione di istruzione parentale deve essere inviata al Dirigente scolastico dell'istituto superiore che offre l'indirizzo di studi scelto, come stabilito dalla nota ministeriale sulle iscrizioni del 2023.
Il concetto di "territorio di residenza" è flessibile e può variare a seconda del ciclo scolastico. Nel primo ciclo, può riferirsi a un quartiere, in grandi città, a un intero paese se c’è un solo Istituto comprensivo, o a un distretto, nel caso in cui l'Istituto comprensivo di riferimento si trovi in un altro comune, come avviene spesso nelle zone rurali.
Per il secondo ciclo, invece, il territorio di residenza assume una dimensione più ampia, estendendosi fino al luogo dove si trova l'Istituto che offre l'indirizzo di studi scelto dal giovane in istruzione parentale, come stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale.
Se lo studente non è iscritto a scuola, si deve seguire questi passaggi:
- Stampare due copie della dichiarazione di istruzione parentale.
- Compilare le lettere.
- Portare una copia alla segreteria della scuola del tuo territorio e fai protocollare la dichiarazione. Richiedere una ricevuta con il numero di protocollo per conferma.
- Successivamente, portare la seconda copia all’ufficio protocollo del tuo Comune e chiedi che venga protocollata.
E' possibile anche inviare la dichiarazione via raccomandata A.R. o PEC, ma è consigliabile consegnarla a mano la prima volta per maggiore sicurezza. Inoltre, è importante ottenere il numero di protocollo dalla scuola per confermare che la dichiarazione è stata ricevuta.
La responsabilità di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico ricade sui genitori dei minori, quindi spetta a loro richiedere e inviare la comunicazione relativa. La decisione di optare per l'istruzione parentale deve essere dichiarata e comunicata ogni anno all'autorità competente da parte di entrambi i genitori.
In pratica, ciò implica che, anche se la scuola non ricorda alla famiglia di farlo, è sempre compito dei genitori notificare annualmente la volontà di proseguire con l'istruzione parentale.
Se la scuola frequentata dallo studente non è quella del territorio di residenza, segui questi passaggi:
- Stampare una copia della lettera di ritiro dalla scuola (lettera A) e tre copie della dichiarazione di istruzione parentale (lettera B).
- Alla fine di ciascuna copia della lettera B, scrivi una nota che indichi che la dichiarazione viene inviata per conoscenza alla scuola di iscrizione e che quella di residenza è la scuola competente, come indicato dall'art. 23 del Dlgs 62/2017.
- Portare le lettere alla segreteria della scuola dove è iscritto lo studente (scuola 1) e fai protocollare entrambe le lettere. Chiedi una ricevuta con il numero di protocollo.
- Recarsi poi presso la scuola del territorio di residenza (scuola 2) per protocollare la seconda copia della dichiarazione.
- Infine, protocollare la terza copia della dichiarazione all'ufficio protocollo del proprio Comune.
Come per le altre procedure, è possibile inviare il tutto tramite raccomandata A.R. o PEC.
La responsabilità di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico ricade sui genitori dei minori, quindi spetta a loro richiedere e inviare la comunicazione relativa. La decisione di optare per l'istruzione parentale deve essere dichiarata e comunicata ogni anno all'autorità competente da parte di entrambi i genitori.
In pratica, ciò implica che, anche se la scuola non ricorda alla famiglia di farlo, è sempre compito dei genitori notificare annualmente la volontà di proseguire con l'istruzione parentale.
Nella provincia autonoma di Trento, alcune disposizioni differiscono dalla normativa nazionale. Qui, la dichiarazione di istruzione parentale viene considerata una vera e propria "domanda" e richiede l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Inoltre, esistono scadenze precise per la presentazione della dichiarazione, e se si supera la data limite, è necessario fornire giustificazioni adeguate. A differenza del resto d’Italia, in Trentino è anche obbligatorio allegare un progetto educativo per l’anno scolastico in corso, come previsto dalla delibera di giunta n. 2033 del 2020.
Gli studenti che seguono l'istruzione parentale possono sostenere gli esami di idoneità e di fine ciclo presso qualsiasi scuola statale o paritaria. La domanda per l'esame di terza media va presentata entro il 20 marzo, mentre quella per l'esame di idoneità entro il 30 aprile. Per l'esame di maturità, la domanda deve essere inviata all'Ufficio scolastico regionale entro il 30 novembre. Le famiglie sono tenute a informare la scuola di residenza della scelta dell'istituto per l'esame, e sarà poi la scuola d'esame a occuparsi dell'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli studenti.
L'istruzione parentale alle superiori copre una vasta gamma di percorsi formativi che includono i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e le scuole regionali. I licei comprendono indirizzi come il classico, lo scientifico, l’artistico, il musicale, il liceo delle scienze umane e lo sportivo. Gli istituti tecnici offrono percorsi come turismo, amministrazione, finanza e marketing, informatica e costruzioni. Gli istituti professionali includono indirizzi come l’alberghiero, agricoltura, industria e artigianato, e commercio, mentre le scuole regionali si concentrano sulla formazione professionale. In ogni caso, i genitori devono seguire le disposizioni previste dall’art. 23 del D.Lgs. 62/2017, soprattutto per quanto riguarda il primo biennio, che rientra nell’obbligo di istruzione.
Sul piano amministrativo, i genitori di studenti minorenni devono seguire alcune procedure precise. Ogni anno, è necessario inviare la comunicazione di istruzione parentale al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo del territorio di residenza, come stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 62/2017. Questa comunicazione attesta la scelta dell’istruzione parentale per l’anno scolastico in corso e consente al Dirigente di aggiornare l'Anagrafe Nazionale degli Studenti con l'indicazione "in istruzione parentale". Se lo studente era precedentemente iscritto a una scuola, i genitori devono anche procedere alla disiscrizione dalla scuola, che comporta l'invio di un modulo specifico al Dirigente della scuola frequentata. Per i ragazzi che rientrano ancora nell’obbligo di istruzione, ossia per il primo biennio (fino al compimento dei 16 anni o al completamento del decimo anno di istruzione), è obbligatorio prendere accordi con una scuola statale o paritaria per sostenere l’esame di idoneità. Questo esame annuale verifica che il percorso educativo sia in linea con le normative vigenti. La scuola scelta per l’esame può anche trovarsi in una regione diversa da quella di residenza, ma deve essere una scuola statale o paritaria. Il Dirigente scolastico della scuola d’esame dovrà poi registrare i risultati nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), precedentemente noto come Alternanza Scuola-Lavoro, è una parte fondamentale del percorso di studi nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole superiori. Anche per gli studenti in istruzione parentale, il PCTO è un elemento chiave per acquisire competenze pratiche e orientarsi al mondo del lavoro. Il PCTO prevede che gli studenti svolgano un certo numero di ore di formazione presso aziende o enti del territorio. Le ore richieste variano a seconda del percorso scelto: i licei richiedono meno ore rispetto agli istituti tecnici e professionali, che prevedono un numero più alto. Il percorso è personalizzato e costruito insieme a due figure chiave: il referente scolastico (che, nel caso dell’istruzione parentale, può essere uno dei genitori o un tutor) e il referente aziendale. Insieme, queste due figure pianificano il progetto PCTO dello studente, stabilendo obiettivi, tempi, mansioni e competenze da acquisire. Al termine del percorso, il referente aziendale compila una valutazione finale dell’esperienza dello studente, che verrà poi utilizzata per calcolare il credito scolastico, necessario per l’ammissione all’esame di maturità.
L’ammissione all’esame di maturità richiede che lo studente abbia completato il percorso di studi del terzo, quarto e quinto anno, acquisendo i crediti scolastici necessari. Questi crediti vengono calcolati in base alla media dei voti ottenuti durante l'anno scolastico e alle esperienze formative, come il PCTO. Ogni anno scolastico (terzo, quarto e quinto anno) contribuisce alla formazione del credito scolastico, che può variare da 8 a 11 punti per anno, a seconda della media voti:
- Una media del 6,4 al terzo anno, per esempio, attribuirà un credito di 8 o 9 punti.
- Al quarto anno, la stessa media comporterà un credito di 9 o 10 punti.
- Al quinto anno, la media potrà dare 10 o 11 punti, sempre considerando anche eventuali attività formative documentate. I punti di credito scolastico costituiscono la base di partenza per il voto di maturità. Il punteggio finale dell’esame di maturità viene poi ottenuto sommando il credito scolastico ai voti delle due prove scritte (20 punti ciascuna) e del colloquio orale (20 punti). Il massimo punteggio complessivo è 100, mentre il minimo per ottenere il diploma è 60.
Bonus maturità: La commissione d’esame può, a sua discrezione, assegnare un bonus fino a 5 punti agli studenti che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un punteggio di almeno 50 punti alle prove d’esame. Questo bonus viene attribuito solo in caso di eccellenza dimostrata durante il percorso scolastico e le prove finali.
Nel primo biennio, gli studenti in istruzione parentale devono sostenere l’esame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva, come stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 62/2017. Questo esame serve a verificare l’adempimento del dovere di istruzione e deve essere svolto presso una scuola statale o paritaria. Dal terzo anno in poi, l’esame di idoneità non è più obbligatorio, e il percorso si concentra sull’acquisizione di competenze pratiche tramite il PCTO. Tuttavia, gli studenti in istruzione parentale devono comunque sostenere l’esame preliminare per essere ammessi all’esame di maturità. L’esame preliminare si svolge nel mese di maggio e serve a verificare che lo studente abbia completato il programma di studi richiesto per il terzo, quarto e quinto anno.
La maggior parte dei ragazzi in istruzione parentale esegue gli esami delle classi 3-4 superiore annualmente, presso scuole paritarie che conoscono la realtà dell'Homeschooling.
L’esame di maturità per i privatisti consiste in due prove scritte e un colloquio orale:
- La prima prova scritta è di italiano e comune a tutti gli indirizzi di studio.
- La seconda prova scritta varia a seconda dell’indirizzo di studio scelto.
- Il colloquio orale include una presentazione delle esperienze di PCTO e un esame delle competenze trasversali e dell’educazione civica. L’esame preliminare e quello di maturità vengono sostenuti presso una scuola statale o paritaria, e i risultati vengono registrati nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Gli esami di idoneità e quelli conclusivi del primo ciclo (terza media) possono essere sostenuti in qualsiasi istituto scolastico statale o paritario in Italia, senza vincoli territoriali. Le famiglie possono scegliere liberamente la scuola, indipendentemente dalla provincia o dalla regione di residenza, come stabilito dal Decreto Ministeriale 5 dell'8 febbraio 2021. Questo garantisce agli homeschooler la stessa libertà di scelta degli studenti che frequentano la scuola tradizionale.
La scelta della scuola per sostenere l'esame può essere fatta consultando il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) della scuola, un documento pubblico che descrive l'offerta educativa, gli indirizzi di studio, le materie e gli approcci pedagogici. È utile prendere in considerazione anche aspetti logistici, la disponibilità della scuola verso gli homeschooler e la possibilità di colloqui esplorativi con il dirigente scolastico. Oltre al PTOF, le esperienze di altre famiglie possono essere una preziosa fonte di informazioni.
I genitori possono assistere agli esami, poiché nessuna legge lo vieta e in Italia gli esami sono pubblici.
Per gli esami di idoneità del primo ciclo, la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 2021. Per l’esame di terza media, la scadenza della domanda è stata anticipata a metà marzo. Per quanto riguarda gli esami di maturità, la domanda va presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente. È importante monitorare le scadenze e inviare la domanda insieme al progetto didattico-educativo alla scuola prescelta. Alle superiori invece c’è più autonomia nella gestione degli esami di idoneità e quindi anche delle relative scadenze per le domande.
No, non è necessario seguire i "programmi ministeriali" in istruzione parentale, poiché questi non esistono più. Al loro posto, sia per le scuole che per le famiglie homeschooler, il riferimento ufficiale sono le Indicazioni nazionali per il curriculum, che definiscono gli obiettivi di apprendimento per ogni percorso di studi. Le Indicazioni nazionali per il curriculum sono linee guida che stabiliscono gli obiettivi di apprendimento e le competenze che gli studenti devono acquisire durante il loro percorso scolastico. Questi documenti sono flessibili e consentono sia agli istituti scolastici che alle famiglie homeschooler di personalizzare i percorsi educativi, mantenendo comunque uno standard uniforme a livello nazionale.
Inoltre, i genitori possono assistere agli esami, poiché nessuna legge lo vieta e in Italia gli esami sono pubblici.
Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021
Articolo 3 – Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.
Modalità di svolgimento:
L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021
Articolo 6 – Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado.
Commissioni e prove d’esame:
La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
All’inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disanima delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
Articolo 8 – Svolgimento ed esito dell’esame di Stato:
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e’ finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita’ e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa.
[…]
L’esame di Stato e’ costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
Il colloquio e’ finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita’ di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche’ il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio e’ previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di articolazione e di svolgimento delle prove.
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.
Attenzione: Per quanto riguarda l'esame finale del primo ciclo (terza media), gli studenti hanno la possibilità di sostenere un'unica prova in Inglese potenziato, come alternativa all'esame tradizionale che prevede l'Inglese più una seconda lingua comunitaria.
Nel momento in cui si sceglie la scuola per l'esame e si presenta la domanda, è fondamentale verificare che nel PTOF della scuola selezionata siano presenti le lingue di nostro interesse. Inoltre, per l'esame di terza media, è consigliabile accertarsi in anticipo che la scuola accetti la prova in Inglese potenziato, se questo è il percorso che si desidera seguire.
Articolo 16
Commissione e sede di esame:
Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 14, comma 3, e secondo le modalita’ previste nell’ordinanza annuale di cui all’articolo 12, comma 4.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, e’ fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
Articolo 17
Prove di esame:
L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonche’ le capacita’ espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova puo’ essere strutturata in piu’ parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu’ discipline caratterizzanti il corso di studio ed e’ intesa ad accertare le conoscenze, le abilita’ e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4.
Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilita’ acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalita’ organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.
Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e’ tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e’ predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificita’ del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Il colloquio ha la finalita’ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita’ di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attivita’ di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo.
Il colloquio accerta altresi’ le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attivita’ relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
Per i candidati risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e’ prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalita’ di svolgimento degli stessi.
Articolo 19
Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI:
Le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale,computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica einglese, ferme restando le rilevazioni gia’ effettuate nella classe seconda, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.
Articolo 20
Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento:
Le studentesse e gli studenti con disabilita’ sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o piu’ prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita’ di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione puo’ avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico.
La commissione potra’ assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita’.
Alle studentesse e agli studenti con disabilita’, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu’ prove,viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
Per le studentesse e gli studenti con disabilita’ il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita’ il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
Le studentesse e gli studenti con disabilita’ partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Il consiglio di classe puo’ prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita’ didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu’ lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia’ stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validita’ delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolari gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo’ disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Un eventuale rifiuto della scuola deve essere debitamente motivato, poiché potrebbe configurarsi come una violazione di un diritto. La Costituzione Italiana, all’art. 34, afferma che "la scuola è aperta a tutti", garantendo così il diritto di accesso all'istruzione e agli esami. In caso di difficoltà, è importante far valere i propri diritti facendo riferimento alla normativa vigente.
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