Riferimenti Normativi

  • Codice Civile

    Il Codice Civile afferma  l'obbligo per i coniugi di mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente i figli e sancisce il diritto dei figli ad essere educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori, secondo le proprie inclinazioni e caratteristiche.


    Inoltre, riconosce loro il diritto a crescere in famiglia e ad essere ascoltati nelle questioni che li riguardano


    - Articolo 147:

    Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.


    - Articolo 315-bis / Diritti e doveri del figlio:

    Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

    Fonte
  • D. Lgs. del 16/04/1994 n. 297

    Testo unico Istruzione

    All'art. 111 prevede che l'istruzione parentale sia una modalità lecita e alternativa alla scuola per adempiere all'obbligo di istruzione. Inoltre ribadisce i concetti di capacità tecnica o economica e prevede che la scelta di istruzione parentale debba essere comunicata annualmente.


    Articolo 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico:


    All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.


    I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

    Fonte
  • D. Lgs. del 13/12/2001 n. 489

    Precisa che gli esami di idoneità e di terza media sono previsti o per il rientro nei percorsi scolastici o alla conclusione dell'obbligo di istruzione. Inoltre individua i soggetti responsabili della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione.


    Articolo 2, comma 7:


    Gli allievi, soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneita’ ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine dell’obbligo di istruzione.

    Fonte
  • D. Lgs. del 15/04/2005 n. 76

    Ribadisce la responsabilità genitoriale rispetto all'istruzione e alla formazione dei giovani e

    individua i soggetti responsabili della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione: il dirigente del territorio di residenza e il sindaco.


    Articolo 5 – Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni:


    Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

    Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

    a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

    b) il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

    c) la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

    d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonche’ il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

    In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le 

    sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

    Fonte
  • D. Lgs. del 13/12/2017 n. 62

    Il testo conferma che per l'istruzione parentale è necessaria una comunicazione annuale da inviare al dirigente scolastico del territorio di residenza. Per il passaggio alla classe successiva, è previsto un esame di idoneità, mentre non è richiesta alcuna dichiarazione delle capacità tecniche o economiche dei genitori. Vengono stabiliti i principi per la verifica e la valutazione degli apprendimenti, insieme alle norme generali per lo svolgimento degli esami conclusivi, sia per il primo ciclo di istruzione (terza media) che per l'esame di maturità.


    Art. 23 - Istruzione parentale 


    1. In caso  di  istruzione  parentale,  i  genitori  dell'alunna  o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero  coloro  che esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti  a  presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio  di  residenza.  Tali   alunni   o   studenti   sostengono annualmente  l'esame  di  idoneita'  per  il  passaggio  alla  classe successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

    Fonte
  • D.M. del 08/02/2021 n. 5

    Nel primo ciclo di istruzione, il D.Lgs. 5/2021 introduce il progetto didattico-educativo che le famiglie devono presentare per l'esame, rispettando gli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali. Gli esami si basano su questo progetto e si possono sostenere in qualsiasi scuola statale o paritaria. La normativa disciplina anche gli esami di idoneità e specifica le misure per studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento.


    Nel secondo ciclo, la stessa normativa richiede una programmazione che rispetti i curricoli ufficiali e regola tutte le fasi dell'esame di idoneità. Ulteriori dettagli sono forniti sui requisiti d'esame e sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La pagina include anche risorse come le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida per l'educazione civica.

    Fonte
  • Legge 27 maggio 1991, n. 176

    La legge 176/1991 recepisce la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, cioè la rende parte integrante del diritto italiano (n.d.r.)


    Articolo 18:


    […] La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

    Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

  • Indicazioni nazionali per il 1 ciclo di istruzione

    Le norme generali sull'istruzione primaria, fondate sull'art. 33 della Costituzione, rivalutano l'importanza dell'apprendimento informale e non formale, evidenziando che la scuola non detiene più il monopolio dell'apprendimento e che, per sviluppare competenze specifiche, non è sempre necessario un contesto scolastico formale. Riconoscono che i tempi di apprendimento sono lunghi, coprendo tutto il quinquennio della primaria e il triennio della secondaria di primo grado. Basandosi sulle competenze chiave delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea, fissano obiettivi e traguardi solo alla fine della terza e quinta classe della primaria e della terza classe della secondaria di primo grado. Questi principi costituiscono il riferimento per il progetto didattico-educativo, compreso l'esame di idoneità e di terza media.

    Fonte
  • Indicazioni nazionali per il 2 ciclo di istruzione

    Le norme generali sull'istruzione secondaria superiore, fondate sull'art. 33 della Costituzione, insieme al Profilo dello studente, forniscono il quadro di riferimento per la programmazione dei percorsi di studio. Esse si basano sulle competenze chiave delineate nelle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea e, in conformità a queste, stabiliscono obiettivi e traguardi da raggiungere alla fine di ogni biennio e al termine della quinta classe, piuttosto che per ciascun anno scolastico.


    DPR n. 87/2010, (Allegati)  le linee guida per gli istituti professionali;

    DPR n. 88/2010, (Allegati) le linee guida per gli istituti tecnici;

    DPR n. 89/2010, (Allegati) le indicazioni nazionali per i licei.

    Fonte
  • Nota ministeriale 2025-2026 sulle Iscrizioni

    La dichiarazione di istruzione parentale rappresenta un passaggio formale fondamentale per le famiglie che scelgono di educare i propri figli al di fuori del sistema scolastico tradizionale, in conformità con l’art. 23 del D. Lgs. 62/2017. La recente circolare ministeriale ha fornito indicazioni operative su tempi, modalità di presentazione e documentazione richiesta per l’anno scolastico 2025-2026, chiarendo gli obblighi e i diritti dei genitori che optano per questa scelta educativa alternativa​.


    1. Cosa Prevede la Normativa


    L’istruzione parentale è riconosciuta come modalità alternativa all’iscrizione a un istituto scolastico, sia esso statale o paritario. Mentre l’iscrizione scolastica avviene tramite una piattaforma online nel periodo tra l’8 gennaio e il 31 gennaio 2025, per l’istruzione parentale è necessario presentare una dichiarazione formale che certifica l’intenzione di seguire un percorso educativo familiare.


    Questa comunicazione deve essere inviata al dirigente scolastico del territorio di residenza prima del termine ultimo del 31 gennaio 2025. Per chi sceglie l’istruzione parentale successivamente a questa data, ad esempio nel corso dell’anno scolastico, la dichiarazione va trasmessa al momento dell’avvio del percorso educativo alternativo.


    Questa dichiarazione attesta che i genitori possiedono le capacità tecniche o economiche per provvedere all’educazione del minore. Tale documento mira a garantire che l’istruzione fornita sia adeguata, ma non deve diventare un elemento di discriminazione o un ostacolo.


    Cit. Nota Ministeriale (…) Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell’anno scolastico di riferimento.


    2. Tempistiche e Modalità di Presentazione


    Tempistiche


    A differenza dell’iscrizione scolastica, che prevede una finestra temporale precisa (8-31 gennaio), per la dichiarazione di istruzione parentale è indicata solo la data di chiusura del 31 gennaio. Ciò implica che i genitori possono inviare la comunicazione anche prima di gennaio 2025, garantendo così un adeguato anticipo.


    Modalità


    La dichiarazione deve essere presentata in formato cartaceo, utilizzando uno dei seguenti mezzi:


    - Raccomandata A/R per garantire la tracciabilità dell’invio;


    - Consegna a mano presso l’istituto scolastico competente, con protocollazione obbligatoria;


    - PEC (Posta Elettronica Certificata), che offre un’alternativa digitale sicura.


    È consigliabile verificare che la protocollazione sia avvenuta correttamente per garantire la presa in carico della comunicazione da parte della scuola. Questa formalità consente l’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale Studenti con la scelta educativa effettuata dalla famiglia.


    3. Destinatari della Dichiarazione


    Il documento deve essere indirizzato al dirigente scolastico competente in base al grado di istruzione del minore: Scuola primaria: dirigente dell’istituto territoriale di residenza; Scuola secondaria di primo grado: dirigente della scuola media corrispondente al territorio di residenza; Scuola secondaria di secondo grado: dirigente dell’istituto del territorio che offre l’indirizzo di studi di interesse.


    In presenza di istituti comprensivi, la comunicazione va indirizzata al dirigente dell’intero complesso scolastico. 


    4. Documentazione Richiesta


    Progetto Didattico Educativo


    La circolare richiede -ancora- la presentazione di un Progetto Didattico Educativo di massima, anche per il periodo della scuola secondaria di secondo grado (primi due anni delle superiori). Sebbene questa richiesta non trovi un fondamento esplicito nel D. Lgs. 62/2017, essa rappresenta un’indicazione ministeriale che molte famiglie scelgono di rispettare per evitare conflitti amministrativi. Ci teniamo a ribadire che l’invio del progetto educativo di massima rimane una scelta fatta dalla famiglia, essendo ogni relazione scuola-famiglia differente. 



    5. Competenze e Obblighi della Scuola


    La scuola destinataria della dichiarazione deve:


    Prendere atto della scelta familiare senza possibilità di sindacarla, salvo comprovate evidenze contrarie.


    Aggiornare tempestivamente l’Anagrafe Nazionale Studenti, inserendo la scelta di istruzione parentale e, successivamente, gli esiti degli esami di idoneità (idoneità/non idoneità).


    Cit Norma. (…) Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli studenti inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.


    Nota per chi scegli di fare gli esami presso una scuola diversa da quella “vigilante”.

    La circolare chiarisce che spetta alla scuola presso cui si svolge l’esame aggiornare senza ritardi l’Anagrafe Nazionale Studenti con l’esito dell’esame stesso (idoneità o non idoneità). Di conseguenza, le scuole che hanno ricevuto la dichiarazione di istruzione parentale non sono autorizzate a richiedere direttamente queste informazioni alle famiglie, anche se spesso lo fanno. Al contrario, la scuola che ha gestito l’esame è obbligata a completare questo adempimento amministrativo. Sebbene possano talvolta verificarsi resistenze in merito a tale procedura, queste non trovano giustificazione normativa. Sta a ogni famiglia decidere se inoltrare o meno alla scuola “vigilante” il risultato degli esami di fine anno.


    Cit. Nota (…) Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.


    Nota sulle richieste non giustificate della scuola. 

    Talvolta, le richieste avanzate dai dirigenti scolastici eccedono quanto previsto dalla normativa. Esempi di tali richieste includono la presentazione della dichiarazione dei redditi o del modello ISEE, i titoli di studio dei genitori, le abilitazioni di eventuali tutor o figure analoghe, l’indicazione della sede dove si svolge l’istruzione parentale, la sede d’esame o l’obbligo di utilizzare modulistica specifica dell’istituto. Ricordiamo che la nota specifica che i dati relativi al titolo di studio e alla professione dei genitori sono classificati come non pertinenti ed eccedenti rispetto agli obiettivi delle procedure di iscrizione.


    2.4 - Raccolta dei dati personali

    (…) In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati richiesti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica. A tale proposito, si richiama la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.


    6. Considerazioni Finali


    L’istruzione parentale rappresenta una scelta educativa legittima e preziosa, che richiede consapevolezza, responsabilità e una conoscenza approfondita delle normative e delle procedure. Far parte del network di EDUpar.it offre alle famiglie un supporto essenziale per orientarsi in questo percorso, consentendo loro di accedere a risorse aggiornate, condividere esperienze con altre famiglie e ricevere informazioni sulle ultime novità normative.


    La gestione accurata della procedura di dichiarazione non solo permette di esercitare il proprio diritto all’autonomia educativa, ma previene conflitti amministrativi e garantisce il rispetto delle disposizioni di legge. Tenersi costantemente informati attraverso canali affidabili come Libera Schola consente di affrontare con sicurezza ogni passaggio, assicurando una transizione lineare, riconosciuta dalle istituzioni scolastiche e arricchita dal confronto con una rete di supporto qualificata.

    Fonte